Giurisprudenza sui conteggi

Cass., sez. lavoro, sentenza n. 16199 del 25.07.2011
La legge n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione. Ne consegue che mentre nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l'esistenza del diritto fatto valere, nel successivo eventuale giudizio di cognizione la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda di cui all'art. 414 cod. proc. civ. e deve recare "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda". Resta pertanto irrilevante la circostanza che i conteggi, operati dal ricorrente per la determinazione della somma richiesta e depositati nella fase monitoria, non siano stati notificati alla controparte, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto.

Cass., sez. lavoro, sentenza n. 3236 del 10.02.2011
Nel rito del lavoro, la contestazione dei criteri posti a base dei conteggi non equivale a semplice negazione del titolo degli emolumenti pretesi, di per sé non idonea a contestare l'esattezza del calcolo, né integra un comportamento processuale incompatibile con la negazione del fatto, in quanto, al contrario, essa implica, logicamente, l'affermazione della erroneità della quantificazione.

Cass., sez. lavoro, sentenza n. 1863 del 28.01.2010
Nel rito del lavoro, è corretto l'operato del giudice che, nell'ambito di una controversia promossa per accertare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, chieda al testimone di precisare, al di fuori delle circostanze capitolate, se veniva rispettato un orario di lavoro, quali fossero le mansioni svolte dal prestatore nonché in quale posizione materiale la prestazione fosse effettuata, dovendosi ritenere che la possibilità di porre tali domande sia consentita, se non anche imposta, dall'art. 421 cod. proc. civ., e ciò tanto più ove al ricorso siano stati allegati conteggi elaborati sul presupposto dello svolgimento di determinate mansioni e orari e la controparte abbia contestato, oltre alla natura subordinata del rapporto, anche lo svolgimento di un orario a tempo pieno.

Corte d'Appello di Potenza, sez. lavoro, sentenza del 14.04.2009
Il ricorso, avente ad oggetto controversie di lavoro, nel quale sia impossibile la concreta individuazione dei suoi elementi formali anche attraverso un esame complessivo dell’atto effettuabile d’ufficio ed in grado di appello, è affetto da nullità insanabile. Tuttavia tale nullità deve essere esclusa quando il ricorrente, avendo l’onere di indicare tutti gli elementi del rapporto di lavoro, durata, orario e mansioni, ometta semplicemente la quantificazione monetaria delle proprie pretese ovvero la notifica alla controparte dei conteggi delle suddette spettanze.

Corte d'Appello di Roma, sez. lavoro, sentenza del 10.06.2008 
In tema di crediti di lavoro, la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda del lavoratore assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non corrispondenza al vero dei conteggi medesimi.

Tribunale di Napoli, sez. lavoro, sentenza del 17.01.2006
È ammissibile e va accolta la domanda di pagamento delle differenze retributive basata su sentenza ancora non definitiva e portante condanna generica di parte resistente al pagamento stesso. La non reiterazione da parte di quest'ultima della contestazione inizialmente svolta sui conteggi quantificanti il dovuto equivale a tacita accettazione degli stessi.